Holding alle Canarie tassazione della ETVE imposte tasse Holding a Tenerife Gran Canaria

HOLDING SPAGNOLA CON SEDE ALLE CANARIE

LA “ETVE” (EMPRESA TENANCIA VALORES EXTRANJEROS) = HOLDING COMPANY 

La “Holding Company” è uno strumento di pianificazione fiscale internazionale; si tratta di una società finanziaria che ha come oggetto sociale la detenzione di partecipazioni in società operative ubicate all’estero.

In Spagna questo strumento è rappresentato dalla “ETVE” (EMPRESA TENANCIA VALORES EXTRANJEROS) che viene regolamentata con articoli 107 e 108 della Legge 27/2014 e che si caratterizza per il un particolare e privilegiato trattamento fiscale degli elementi reddituali tassati in capo alla holding stessa.

Quindi l’equazione è: ETVE = HOLDING SPAGNOLA; per cui una ETVE / HOLDING SPAGNOLA può essere tranquillamente costituita, gestita ed avere sede alle Canarie

ETVE / HOLDING: possono definirsi così tutte quelle entità il cui oggetto sociale contempla la gestione ed amministrazione di entità ed aziende (loro operatività e patrimoni) non ubicate nel territorio spagnolo, mediante il organizzazione di mezzi e risorse materiali e personali.

Con la recente riforma fiscale, dal 1 di gennaio di 2015, il regime impositivo delle ETVE prevede in sostanza che i dividendi provenienti da entità non residenti in territorio spagnolo come anche i redditi derivati della trasmissione dei menzionati valori, possono essere esenti quando si adempie ai requisiti e condizioni previsti nell’articolo che disciplina la IS (Imposta sulle Società).

Articolo 21 per la IS, prevede che, per godere dell’esenzione e quindi evitare la doppio imposizione, la percentuale di partecipazione deve essere del 5% del capitale di ogni entità estera controllata o che, in subordine, il valore delle partecipazioni acquisite siano superiori ai 20 milioni di euro.

Una delle condizioni di cui sopra, dovrà essere mantenuta almeno per un periodo di un anno rispetto alla data in cui sia esigibile il beneficio da distribuire o che l’Entità estera produca la trasmissione.

ALTRI REQUISITI:

  • Oggetto sociale: deve comprendere l'attività di gestione ed amministrazione di valori rappresentativi dei fondi propri di entità non residenti in Spagna.
  • Mezzi personali e materiali: la legge esige che il possesso delle partecipazioni di entità non residenti in Spagna sia attiva; cioè che si disponga effettivamente di un'organizzazione avente mezzi personali e materiali propri per sviluppare l'attività di gestione ed amministrazione di tali partecipazioni. Si tratta quindi di un vero e proprio requisito che viene considerato adempiuto quando almeno l’amministratore (o un amministratore) o un componente del CDA si occupi effettivamente della direzione e gestione delle partecipazioni.
  • Valori nominativi: la norma prevede che i valori o partecipazioni rappresentative nel capitale dell'ETVE siano nominativi; quindi che siano noti tutti i dati identificativi del/dei titolare/i che, per chiarezza, potranno essere:
    • Persona Giuridica residente in Spagna (ricordando che la normativa prevede la figura dell’Amministratore possa essere sia residente che NON residente in Spagna)
    • Persona fisica residente in Spagna
    • Persona Fisica NON residente in Spagna
    • Persona Giuridica NON residente in Spagna
  • Che ogni Entità gestita dalla ETVE sia stata soggetta a tassazione dal proprio sistema fiscale locale e che lo stesso non abbia concesso all’Entità gestita delle esenzioni d’imposta.
  • Che l'Entità comunicata sia stata soggetta e non esente per un'imposta straniera di natura identica o analoga alla tipologia d’imposta prevista per le ETVE o, in subordine soggetta ad una aliquota d’imposta almeno del 10%.

 

Riassumendo, possiamo affermare che i principali vantaggi delle ETVE che si possono presentare come alternativa legale di ristrutturazione imprenditoriale nel contesto dell’economia di opzione, sono i seguenti:

A) Agevolazione dell'entrata ed uscita di capitali stranieri godendo dell'esenzione nei termini indicati.

B) Potenziamento all'estero della presenza di imprese spagnole.

C) La normativa fiscale non rappresenta più un ostacolo alla circolazione di capitali e la partecipazione in attività sviluppate all'estero.

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